Le società cooperative, secondo l’articolo 2251 del codice civile, sono delle società il cui scopo è quello di produrre beni o servizi con obiettivo finale non di realizzare un profitto, bensì un vantaggio per i soci (si parla dunque di scopo mutualistico).
L’obiettivo delle cooperative è quindi quello di favorire i soci della stessa, dando loro i beni o i servizi prodotti a condizioni decisamente più vantaggiose rispetto a quelle che si troverebbero comunemente sul mercato. Praticamente, nell’acquisto di un bene o di un servizio, il socio si rivolge alla società cooperativa piuttosto che al mercato in generale.
Un altro modo per poter realizzare lo scopo mutualistico previsto da questa tipologia societaria è quello di vendere, ai soci della cooperativa, beni e servizi alle stesse condizioni del mercato, con l’obiettivo poi di dividere i profitti che sono conseguiti oppure, in alternativa, dare ai soci delle occasioni di lavoro. E’ il caso in cui i vantaggi sono dati ai soci tramite del “ristorni”, ovvero la differenza tra costi e ricavi.
Oltre che vendere esclusivamente ai soci, le società cooperative possono rivolgersi anche a terzi. In questo caso si parla di società cooperative di consumo. Tali cooperative danno, ai soci, un vantaggio non solo in termini di “ristorni”, ma anche sotto forma di utili che sono conseguiti.
Le società cooperative, anche se hanno uno scopo mutualistico, sono sempre delle società, privilegiate rispetto alle classiche società di capitali, come le Società per Azioni o le Società a Responsabilità Limitata. Tra gli obblighi che le società cooperative hanno rispetto alle SPA e alle SRL, c’è anche quello di inserire nella denominazione sociale la dicitura “società cooperativa”. Inoltre, la legge prevede che “nella costituzione e nell’esecuzione dei vari rapporti mutualistici, occorre sempre rispettare la parità di trattamento tra soci”.